Nel corso della ormai tradizionale giornata milanese dedicata a “Materiali e oggetti a contatto diretto con gli alimenti” sono emerse novità significative in campo normativo, tese a rafforzare l’attenzione delle aziende alla tematica della conformità al contatto con gli alimenti e, quindi, alla maggior tutela della salute dei consumatori.
Anche se è confermato che le materie plastiche restano il materiale più disciplinato a livello europeo – e, di riflesso, in ambito nazionale – e che di recente sono state oggetto di numerose revisioni delle leggi e delle draft che definiranno le modalità di esecuzione delle prove di conformità, altre tematiche interessanti stanno emergendo e sono portate all’attenzione di aziende, enti di controllo e stakeholder.
Il Parlamento e la Commissione Europea stanno infatti lavorando affinché siano intensificate le attività di controllo e di armonizzazione legislativa per i materiali che ancora non godono di legislazione armonizzata specifica; i singoli Stati Membri stanno di conseguenza intensificando le attività di verifica e controllo su tutta la filiera dei materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Cosa c’è di nuovo
Le novità riguardano sia gli emendamenti al Regolamento Europeo armonizzato sulle Plastiche – per le quali è attivissimo il centro tecnico di riferimento europeo del JRC che nel 2017 dovrebbe finalmente pubblicare le linee guida per l’esecuzione dei test – sia altri materiali, e in generale il sistema di controlli e di sanzioni.

Materie plastiche. Le plastiche continuano a essere oggetto di attenzione per il legislatore europeo; nel mese di agosto 2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE n.1416/2016, sesto emendamento che modifica e rettifica il regolamento UE n.10/2011. Questo nuovo regolamento è entrato in vigore il 14 settembre 2016, ma i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento UE n.10/2011 potranno essere immessi sul mercato fino al 14 settembre 2017 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte.
Le nuove disposizioni relative ai limiti di migrazione si applicano invece a decorrere dal 14 settembre 2018. In particolare, tra gli aspetti principali modificati, ci sono 14 nuove sostanze inserite nell’elenco dell’Allegato I, e alcune precisazioni sui simulanti alimentari da utilizzare per le prove di conformità. Tra gli elementi metallici che potrebbero migrare, riportati nell’Allegato II, vi sono modifiche nel limite di migrazione dello Zinco, ed è introdotto tra gli elementi anche l’Alluminio.
Il nuovo regolamento chiarisce inoltre che, per macchinari alimentari, il test può essere eseguito utilizzando le condizioni peggiori di contatto prevedibili che possono verificarsi durante la lavorazione del cibo nelle apparecchiature.

Linee guida europee sul Regolamento Plastiche. Le linee guida ad oggi pubblicate riguardano le informazioni generali, il flusso di informazioni lungo la filiera, e i modelli di migrazione.
La linea guida sui test di migrazione è in fase di bozza finale, in attesa di pareri dagli stakeholder. Il documento è quindi in fase avanzata, ma ancora in discussione, e l’approvazione è prevista nei prossimi mesi.
La linea guida conterrà informazioni sul campionamento, sui limiti di migrazione specifica su alimenti e su simulanti alimentari, sui test di screening e sui metodi di analisi dei contaminanti.
Saranno chiariti i casi in cui non è tecnicamente possibile l’utilizzo del simulante olio, e le condizioni di prova alternative per polimeri polari e polimeri apolari.
Anche la determinazione dell’area superficiale di contatto da esporre al simulante sarà chiarita nel documento.

Gli altri materiali e i sistemi di controllo. Il Parlamento e la Commissione Europea hanno compiuto attività volte a chiarire lo stato di implementazione delle disposizioni stabilite dal regolamento quadro CE 1935:2004.
Nel 2016 è stato pubblicato uno studio, coordinato dal Parlamento Europeo, chiamato European Implementation Assessment; i contenuti del documento riguardano la verifica dello stato di applicazione delle leggi su materiali a contatto con gli alimenti, e i problemi incontrati.
Si evidenzia la carenza di leggi specifiche, con impatto negativo sul mercato interno per tutti i Paesi membri; ciò è accompagnato da difficoltà di implementazione dei controlli per i materiali non armonizzati. Un chiaro segnale di coscienza di necessità di azioni mirate. Il documento ha infatti una connotazione di forte indirizzo strategico, riguardo le future attività, che prevederanno un maggior numero di norme armonizzate su materiali diversi dalla plastica, più controlli e una spinta verso una maggiore tracciabilità.

I lavori in corso in Europa
In linea con questa tendenza, le attività di enti quali il DG Sante, del centro scientifico JRC, del Consiglio di Europa e di Efsa sono numerose e riguardano differenti materiali e tematiche.

• Il DG Sante è coinvolto dalle attività correlate alla linea guida sui test di migrazione, alla produzione del settimo emendamento del Reg.(UE 10/2011), alla pubblicazione di un regolamento specifico per il Bisfenolo A, alla pubblicazione delle decisioni per le autorizzazioni per i processi di riciclo e alla pubblicazione della direttiva ceramiche, che comporterà l’abbassamento dei limiti di cessione di Piombo e Cadmio. In studio anche una nuova misura comunitaria sui materiali stampati per contatto alimentare. Inoltre nel 2017 sarà avviata una consultazione tra gli Stati membri per capire quali sono i problemi esistenti soprattutto per i materiali non regolamentati a livello europeo.
Altra attività importante riguarda gli oli minerali, che ha comportato la pubblicazione della Raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione, del 16 gennaio 2017, sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Da segnalare inoltre l’attività che ha portato alla pubblicazione all’inizio del 2017 da parte del JRC di uno studio di riferimento per supportare le decisioni della CE sull’armonizzazione dei FCM non armonizzati.

• Efsa e il CEF Panel sono attivi nel proseguimento della valutazione della tossicità del Bisfenolo A, nello studio di nuovi approcci al risk assessment, e in attività di coordinamento degli Stati Membri su materiali diversi dalla plastica; proseguono gli studi di valutazione di nuove sostanze per le plastiche, e le attività correlate a imballaggi attivi e intelligenti e processi di riciclo.

• Il Consiglio di Europa continua con le attività incentrate su materiali e tematiche su cui l’Unione Europea non sta lavorando; riguardo le numerose risoluzioni pubblicate dal Consiglio di Europa, ci sono attività mirate al rinnovamento di quasi tutti i documenti.

• Infine sono stati illustrati i dati relativi al sistema di notifiche Europeo Rasff; nel 2016 sono state registrate126 notifiche riguardo materiali destinati al contatto con gli alimenti; il 32% di queste provengono dall’Italia, sintomo di un sistema attivo, soprattutto per quanto riguarda i controlli doganali. E proprio nelle attività di autocontrollo stabilite in Italia sta una delle maggiori novità del panorama materiali a contatto con gli alimenti.

In Italia: il Decreto Sanzioni e una lista di produttori specializzati
Nel 2016, il nostro Paese ha visto l’intensificarsi di azioni che hanno portato alla produzione del cosiddetto Decreto Sanzioni, approvato dal Governo in via definitiva il 10 febbraio 2017; il decreto riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti; consiste in 15 articoli, mirati a chiarire e modificare l’apparato sanzionatorio, e anche a creare finalmente una anagrafica di produttori di materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il provvedimento chiarisce puntualmente le sanzioni previste per le differenti violazioni. Esemplificativo l’articolo n. 1, che afferma che l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3 del regolamento 1935:2004, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.